Art. 10

Periodi transitori

In vigore dal 11 mar 2008
Periodi transitori 1.   Durante i periodi transitori possono essere concesse, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti. 2.   Ad uno Stato membro che si trovi nell’impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (11), possono essere concessi periodi transitori supplementari per l’elaborazione delle statistiche.
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