Art. 6
In vigore dal 11 gen 2008
Il gruppo di controllo comunitario di cui all' del regolamento (CEE) n. 2137/92, di seguito «gruppo», è incaricato di procedere a verifiche sul posto riguardanti:
a)
l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini;
b)
la rilevazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella.
Storico versioni
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