Art. 6

In vigore dal 11 gen 2008
Il gruppo di controllo comunitario di cui all' del regolamento (CEE) n. 2137/92, di seguito «gruppo», è incaricato di procedere a verifiche sul posto riguardanti: a) l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini; b) la rilevazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella.
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