Art. 9

In vigore dal 11 gen 2008
1.   Le verifiche sul posto sono effettuate a intervalli regolari e la loro frequenza può variare in funzione, segnatamente, dell'entità relativa della produzione di carni ovine nello Stato membro visitato o dei problemi connessi con l'applicazione della tabella di classificazione. Ove necessario, a tali verifiche possono seguire visite complementari. La delegazione che procede a queste ultime può avere una composizione ristretta. 2.   Il programma delle verifiche è predisposto dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. Rappresentanti dello Stato membro visitato possono seguire le verifiche. 3.   Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio, secondo quanto disposto dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia a quest'ultima, trenta giorni prima della visita, il programma particolareggiato delle verifiche sul posto proposte; la Commissione può chiedere che il programma venga modificato. 4.   Prima di ogni visita la Commissione comunica agli Stati membri, con il massimo anticipo possibile, ragguagli in merito al programma e al suo svolgimento. 5.   Al termine di ogni visita, i membri della delegazione e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutare i risultati. I membri della delegazione stilano quindi le conclusioni della visita con riguardo ai punti indicati nell'. 6.   Il presidente della delegazione redige una relazione in merito alle verifiche effettuate e alle conclusioni di cui al paragrafo 5. La relazione è inviata allo Stato membro visitato con la massima tempestività e, in seguito, agli altri Stati membri.
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