Art. 5
In vigore dal 11 gen 2008
1. Gli Stati membri curano che la classificazione venga effettuata da tecnici sufficientemente qualificati. Questi sono scelti dagli stabilimenti mediante concertazione o designando un ente a ciò preposto.
2. La classificazione effettuata negli stabilimenti partecipanti è sottoposta a controlli inopinati, eseguiti sul posto da un ente designato dallo Stato membro e indipendente dagli stabilimenti partecipanti. Tali controlli devono aver luogo almeno una volta per trimestre in tutti gli stabilimenti partecipanti che procedono alla classificazione e devono vertere su un minimo di 50 carcasse, scelte a caso.
Tuttavia, se l'ente di controllo coincide con quello responsabile della classificazione o non dipende da un'amministrazione pubblica, le autorità pubbliche devono verificare materialmente, almeno una volta all'anno, che i controlli di cui al primo comma avvengano alle stesse condizioni. Tali autorità sono regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'ente di controllo.
Storico versioni
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