Art. 2
In vigore dal 11 gen 2008
1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno trasmettono alla Commissione, in via riservata, l'elenco dei macelli o degli stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi conformemente alla tabella comunitaria (di seguito «stabilimenti partecipanti»), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione, non oltre ogni giovedì, il prezzo medio in euro o in moneta nazionale di ciascuna qualità di agnelli figurante nelle tabelle comunitarie, rilevato presso tutti gli stabilimenti partecipanti nel corso della settimana precedente quella in cui la comunicazione stessa avviene, indicando l'importanza relativa di ciascuna qualità. Se però una qualità rappresenta meno dell'1 % del totale, non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri segnalano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.
Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a differenziare in funzione del peso i prezzi comunicati per ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento indicati nell'allegato I. Il termine «qualità» è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.
Storico versioni
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