Art. 4
In vigore dal 11 gen 2008
1. La classificazione è effettuata al più tardi un'ora dopo la macellazione.
2. Le carcasse e mezzene classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini negli stabilimenti partecipanti, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2137/92, sono contrassegnate apponendo un marchio indicante la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento.
La marchiatura avviene mediante stampigliatura con inchiostro indelebile e atossico, secondo un metodo riconosciuto dalle competenti autorità nazionali.
La designazione delle categorie è la seguente:
a)
L: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi (agnello);
b)
S: carcasse di altri ovini.
3. Gli Stati membri possono autorizzare, in alternativa alla marchiatura, l'apposizione di un'etichetta inviolabile e saldamente fissata.
Storico versioni
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