Art. 8
In vigore dal 11 gen 2008
Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di sette membri. A tal fine, essa è costituita secondo le seguenti regole:
a)
almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione;
b)
un esperto dello Stato membro interessato;
c)
al massimo quattro esperti di altri Stati membri.
Storico versioni
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