Art. 8

In vigore dal 11 gen 2008
Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di sette membri. A tal fine, essa è costituita secondo le seguenti regole: a) almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione; b) un esperto dello Stato membro interessato; c) al massimo quattro esperti di altri Stati membri.
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