Art. 7
In vigore dal 11 gen 2008
Il gruppo è presieduto da uno degli esperti della Commissione. Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato.
Gli esperti non devono in alcun caso utilizzare a fini personali o divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del gruppo.
Storico versioni
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