Art. 1
In vigore dal 11 gen 2008
1. Per prezzo di mercato, da rilevare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2137/92, si intende il prezzo di entrata al macello, al netto dell'IVA, pagato al fornitore per l'agnello di origine comunitaria. Tale prezzo è espresso per 100 chilogrammi di carcassa nella presentazione di riferimento di cui all' del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.
2. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa constatato a caldo, rettificato per tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.
3. Qualora la presentazione della carcassa pesata e classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adeguano il peso della carcassa mediante l'applicazione dei fattori di correzione, secondo il disposto dell' del regolamento (CEE) n. 2137/92. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.
Tuttavia, per quel che riguarda le categorie dell'allegato III del medesimo regolamento, essi possono riferire i prezzi per 100 chilogrammi all'abituale presentazione dei vari tipi di carcasse. In tal caso, gli Stati membri segnalano alla Commissione le differenze tra la presentazione considerata e la presentazione di riferimento.
Storico versioni
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