Art. 13

Finanziamento

In vigore dal 17 dic 2007
Finanziamento 1.   Fatto salvo il paragrafo 4, la Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’. La Comunità finanzia interamente anche il costo degli assistenti tecnici selezionati in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a). 2.   La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi selezionati di cui agli non supera il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale. La percentuale di cui al primo comma è del 60 % per le azioni di promozione della frutta e della verdura destinate specificamente ai bambini negli istituti scolastici della Comunità. 3.   Le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi che hanno proposto, in misura pari al 20 % almeno del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati, se del caso, tenendo conto della partecipazione finanziaria della Comunità menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono fissate nel momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’, paragrafo 2. Il finanziamento da parte degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori. 4.   In caso d’applicazione dell’, paragrafo 2, la Comunità concede, previa approvazione del programma, un contributo adeguato all’organizzazione internazionale interessata. 5.   Per i programmi di cui all’, la quota non finanziata dalla Comunità è a carico degli Stati membri interessati. Il finanziamento da parte degli Stati membri può provenire da introiti parafiscali. 6.   Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha selezionato a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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Finanziamento (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/3) — Testo vigente | Portale Normativo