Art. 7

Elaborazione e trasmissione dei programmi di informazione e di promozione

In vigore dal 17 dic 2007
Elaborazione e trasmissione dei programmi di informazione e di promozione 1.   Gli Stati membri redigono capitolati recanti le condizioni e i criteri di valutazione dei programmi di informazione e di promozione. Gli Stati membri interessati prendono in esame l’opportunità dei programmi proposti e ne verificano la conformità con il presente regolamento, con le linee direttrici di cui all’ e con i capitolati. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione. Dopo aver esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri redigono un elenco dei programmi selezionati nei limiti degli stanziamenti disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento, se del caso. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi di cui al paragrafo 1, terzo comma, e una copia degli stessi. La Commissione, se constata che un programma presentato o alcune sue azioni non sono conformi alla normativa comunitaria o, per le azioni da realizzare sul mercato interno, alle linee direttrici di cui all’, oppure che non offrono un buon rapporto qualità/prezzo, informa gli Stati membri interessati entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Se non viene trasmessa alcuna informazione entro tale termine, il programma è considerato ammissibile. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione o le organizzazioni proponenti di cui all’, paragrafo 1, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Elaborazione e trasmissione dei programmi di informazione e di promozione (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/3) — Testo vigente | Portale Normativo