Art. 6

Organizzazioni incaricate della realizzazione di azioni promozionali e di informazione

In vigore dal 17 dic 2007
Organizzazioni incaricate della realizzazione di azioni promozionali e di informazione 1.   Per la realizzazione delle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità con le linee direttrici di cui all’, paragrafo 1, e fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, la o le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di informazione e di promozione aventi una durata massima di tre anni. 2.   Se si decidono azioni di promozione nei paesi terzi nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, la Comunità può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale. Per altri settori, la Comunità può ricorrere all’assistenza di organizzazioni internazionali che offrano analoghe garanzie.
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