Art. 6
Organizzazioni incaricate della realizzazione di azioni promozionali e di informazione
In vigore dal 17 dic 2007
Organizzazioni incaricate della realizzazione di azioni promozionali e di informazione
1. Per la realizzazione delle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 3, lettere a), b) e c), in conformità con le linee direttrici di cui all’, paragrafo 1, e fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, la o le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di informazione e di promozione aventi una durata massima di tre anni.
2. Se si decidono azioni di promozione nei paesi terzi nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, la Comunità può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale.
Per altri settori, la Comunità può ricorrere all’assistenza di organizzazioni internazionali che offrano analoghe garanzie.
Storico versioni
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