Art. 4

Elenchi dei temi, prodotti e paesi che possono formare oggetto di azioni

In vigore dal 17 dic 2007
Elenchi dei temi, prodotti e paesi che possono formare oggetto di azioni La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, gli elenchi dei temi e dei prodotti di cui all’, nonché dei paesi terzi interessati. Tali elenchi sono rivisti ogni due anni. Tuttavia, all’occorrenza gli elenchi possono essere modificati nell’intervallo, secondo la stessa procedura. Nella scelta dei paesi terzi si tiene conto dei mercati dei paesi terzi in cui esiste una domanda reale o potenziale.
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