Art. 3
Settori e prodotti
In vigore dal 17 dic 2007
Settori e prodotti
1. I settori o i prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all’, paragrafo 1, da realizzare sul mercato interno, sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
opportunità di valorizzare con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato la qualità e la tipicità dei prodotti, gli specifici metodi di produzione, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell’ambiente;
b)
attuazione di un sistema di etichettatura per l’informazione dei consumatori e di sistemi di controllo e di tracciabilità dei prodotti;
c)
necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore;
d)
opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP, delle IGP, delle STG e dei prodotti biologici;
e)
opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei v.q.p.r.d., dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.
2. I prodotti che possono formare oggetto delle azioni di cui all’, paragrafo 1, da realizzare nei paesi terzi, sono in particolare i seguenti:
a)
prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni;
b)
prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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