Art. 3

Settori e prodotti

In vigore dal 17 dic 2007
Settori e prodotti 1.   I settori o i prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all’, paragrafo 1, da realizzare sul mercato interno, sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri: a) opportunità di valorizzare con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato la qualità e la tipicità dei prodotti, gli specifici metodi di produzione, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell’ambiente; b) attuazione di un sistema di etichettatura per l’informazione dei consumatori e di sistemi di controllo e di tracciabilità dei prodotti; c) necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore; d) opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP, delle IGP, delle STG e dei prodotti biologici; e) opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei v.q.p.r.d., dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata. 2.   I prodotti che possono formare oggetto delle azioni di cui all’, paragrafo 1, da realizzare nei paesi terzi, sono in particolare i seguenti: a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni; b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.
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