Art. 5

Linee direttrici

In vigore dal 17 dic 2007
Linee direttrici 1.   Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori o dei prodotti selezionati la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire nelle proposte di programmi di informazione e di promozione. Le linee direttrici danno indicazioni generali, riguardanti in particolare: a) gli obiettivi da perseguire e i gruppi bersaglio; b) l’indicazione di uno o più temi che devono formare oggetto delle azioni selezionate; c) il tipo di azioni da intraprendere; d) la durata dei programmi; e) la ripartizione indicativa, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste, dell’importo disponibile per la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei programmi. Per quanto riguarda la promozione della frutta e della verdura fresche, si dà particolare attenzione alle azioni di promozione destinate ai bambini negli istituti scolastici. 2.   Per la promozione nei paesi terzi la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne di informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati all’, paragrafo 2.
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