Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2007
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, realizzate sul mercato interno o nei paesi terzi e indicate all’ possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio comunitario, alle condizioni previste dal presente regolamento.
Tali azioni sono realizzate nell’ambito di un programma di informazione e di promozione.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non sono orientate in funzione di marchi commerciali, né incentivano il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. L’origine del prodotto oggetto delle azioni può, tuttavia, essere indicata se si tratta di una designazione acquisita nell’ambito della normativa comunitaria.
Storico versioni
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