Art. 8
Selezione dei programmi di informazione e di promozione
In vigore dal 17 dic 2007
Selezione dei programmi di informazione e di promozione
1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, i programmi che vengono selezionati e le corrispondenti dotazioni finanziarie. Hanno la priorità i programmi presentati da più Stati membri o che prevedono azioni in più Stati membri o paesi terzi.
2. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi dei costi effettivi dei programmi selezionati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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