Art. 10

Azioni di informazione e di promozione da realizzare per iniziativa della Commissione

In vigore dal 17 dic 2007
Azioni di informazione e di promozione da realizzare per iniziativa della Commissione Previa informazione del comitato di cui all’, paragrafo 1, o, eventualmente, del comitato istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (5), del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (6), o del comitato permanente per le specialità tradizionali garantite istituito dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (7), la Commissione può decidere di realizzare una o più delle azioni seguenti: a) per azioni da realizzare sul mercato interno e nei paesi terzi: i) le azioni indicate all’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento; ii) le azioni indicate all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, paragrafo 2, del presente regolamento, se sono di interesse comunitario o se non è stata presentata nessuna proposta idonea secondo la procedura stabilita agli del presente regolamento; b) per azioni da realizzare nei paesi terzi: i) le azioni indicate all’, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento; ii) le azioni indicate all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente regolamento, se sono di interesse comunitario o se non è stata presentata nessuna proposta idonea secondo la procedura stabilita agli del presente regolamento.
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