Art. 11
Organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi e delle azioni
In vigore dal 17 dic 2007
Organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi e delle azioni
1. La Commissione seleziona, mediante procedura di gara aperta o ristretta:
a)
gli eventuali assistenti tecnici necessari per la valutazione dei programmi proposti a norma dell’, paragrafo 2, compresi gli organismi d’esecuzione proposti;
b)
l’organismo o gli organismi responsabili dell’esecuzione delle azioni di cui all’.
2. In esito ad un’adeguata procedura di gara, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che eseguono i programmi selezionati a norma dell’, paragrafo 1.
Tuttavia, a determinate condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, l’organizzazione proponente può essere autorizzata ad eseguire essa stessa certe parti del programma.
3. Gli organismi incaricati dell’esecuzione delle azioni di informazione e di promozione devono avere una conoscenza approfondita dei prodotti e dei mercati di cui trattasi e disporre dei mezzi necessari ad assicurare l’esecuzione più efficace possibile delle azioni, tenendo conto della dimensione comunitaria dei programmi interessati.
Storico versioni
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