Art. 9
Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno
In vigore dal 17 dic 2007
Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno
1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma del paragrafo 1, insieme ad un parere motivato riguardante:
a)
l’opportunità del programma;
b)
la conformità del programma e dell’organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili;
c)
la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma.
3. Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 1.
4. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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