Art. 12
Sorveglianza dei programmi
In vigore dal 17 dic 2007
Sorveglianza dei programmi
1. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti sorveglia la corretta esecuzione dei programmi accolti di cui agli .
2. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi selezionati di cui agli e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell’ambito di detti programmi sia conforme alla normativa comunitaria.
Storico versioni
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