Art. 12 · Sorveglianza dei programmi

Art. 12

Sorveglianza dei programmi

In vigore dal 17 dic 2007
Sorveglianza dei programmi 1.   Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti sorveglia la corretta esecuzione dei programmi accolti di cui agli . 2.   Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi selezionati di cui agli e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo e promozionale prodotto nell’ambito di detti programmi sia conforme alla normativa comunitaria.
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