Art. 27

Modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004

In vigore dal 13 nov 2007
Modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004 Il regolamento (CE) n. 726/2004 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 1, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2001/83/CE, l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida in tutta la Comunità.»; 2) l’articolo 56 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera: «d bis) dal comitato per le terapie avanzate;»; b) al paragrafo 2, primo comma, prima frase, i termini «paragrafo 1, lettere da a) a d)» sono sostituiti da «paragrafo 1, lettere da a) a d bis)»; 3) l’allegato è modificato come segue: a) è aggiunto il seguente punto: «1 bis. Medicinali per terapie avanzate, quali definiti all’ del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (*1). (*1)   GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.»;" b) al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Dopo il 20 maggio 2008 la Commissione, sentita l'Agenzia, può presentare proposte appropriate intese a modificare il presente punto, sulle quali il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in conformità del trattato.»
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