Art. 27
Modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004
In vigore dal 13 nov 2007
Modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004
Il regolamento (CE) n. 726/2004 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2001/83/CE, l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida in tutta la Comunità.»;
2)
l’articolo 56 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera:
«d bis)
dal comitato per le terapie avanzate;»;
b)
al paragrafo 2, primo comma, prima frase, i termini «paragrafo 1, lettere da a) a d)» sono sostituiti da «paragrafo 1, lettere da a) a d bis)»;
3)
l’allegato è modificato come segue:
a)
è aggiunto il seguente punto:
«1 bis.
Medicinali per terapie avanzate, quali definiti all’ del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (*1).
(*1)
GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.»;"
b)
al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Dopo il 20 maggio 2008 la Commissione, sentita l'Agenzia, può presentare proposte appropriate intese a modificare il presente punto, sulle quali il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in conformità del trattato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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