Art. 29
Periodo transitorio
In vigore dal 13 nov 2007
Periodo transitorio
1. I medicinali per terapie avanzate, diversi dai prodotti di ingegneria tessutale, che erano già legalmente sul mercato comunitario conformemente alla legislazione nazionale o comunitaria il 30 dicembre 2008 si conformano a detto regolamento entro 30 dicembre 2011.
2. I prodotti di ingegneria tessutale che erano già legalmente sul mercato comunitario conformemente alla legislazione nazionale o comunitaria il 30 dicembre 2008 si conformano a detto regolamento entro 30 dicembre 2012.
3. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 297/95, all’Agenzia non spettano diritti per quanto riguarda le domande presentate per l’autorizzazione di medicinali per terapie avanzate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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