Art. 4
Prove cliniche
In vigore dal 13 nov 2007
Prove cliniche
1. Ai prodotti di ingegneria tessutale si applicano le norme di cui all’, paragrafo 7, e all’, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2001/20/CE per quanto riguarda i medicinali di terapia genica e di terapia cellulare somatica.
2. Previa consultazione dell’Agenzia, la Commissione elabora linee guida dettagliate sulla buona pratica clinica propria dei medicinali per terapie avanzate.
Storico versioni
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