Art. 26

Procedura di comitato

In vigore dal 13 nov 2007
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano istituito a titolo dell’articolo 121, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il termine di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
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