Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 nov 2007
Definizioni
1. Oltre alle definizioni di cui all’ della direttiva 2001/83/CE e all’, lettere da a) a l) e da o) a q), della direttiva 2004/23/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.
a)
Per «medicinale per terapia avanzata» si intende uno qualsiasi dei seguenti medicinali ad uso umano:
—
medicinali di terapia genica, quali definiti nella parte IV dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE,
—
medicinali di terapia cellulare somatica, quali definiti nella parte IV dell’allegato I della direttiva 2001/83/CE,
—
prodotti di ingegneria tessutale quali definiti al punto b).
b)
Per «prodotto di ingegneria tessutale» si intende un prodotto che:
—
contiene o consiste di cellule o tessuti prodotti dall’ingegneria cellulare o tessutale, e
—
è presentato come avente proprietà atte a rigenerare, riparare o sostituire un tessuto umano oppure viene utilizzato o somministrato ad esseri umani a tal fine.
Un prodotto di ingegneria tessutale può contenere cellule o tessuti di origine umana o animale, o entrambe. Le cellule o i tessuti possono essere vitali o non vitali. Il prodotto può anche contenere sostanze supplementari, quali prodotti cellulari, biomolecole, biomateriali, sostanze chimiche, supporti o matrici.
Sono esclusi dalla presente definizione i prodotti che contengono o consistono esclusivamente di cellule e/o tessuti umani o animali non vitali, che non contengono cellule o tessuti vitali e che non agiscono principalmente con azione farmacologica, immunologica, o metabolica.
c)
Cellule o tessuti sono considerati «di ingegneria tessutale» se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
—
le cellule o i tessuti sono stati sottoposti ad una rilevante manipolazione così da ottenere caratteristiche biologiche, funzioni fisiologiche e proprietà strutturali pertinenti alle finalità di rigenerazione, riparazione o sostituzione. Non si considerano come manipolazioni rilevanti, in particolare, le manipolazioni elencate all’allegato I,
—
le cellule o i tessuti non sono destinati ad essere utilizzati per la stessa/le stesse funzioni essenziali nel beneficiario e nel donatore.
d)
Per «medicinali per terapie avanzate combinate» si intendono medicinali per terapie avanzate che soddisfano le seguenti condizioni:
—
devono contenere, come parte integrante del prodotto, uno o più dispositivi medici ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE o uno o più dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE, e
—
la loro parte cellulare o tessutale deve contenere cellule o tessuti vitali, o
—
la loro parte cellulare o tessutale che contiene cellule o tessuti non vitali deve essere capace di agire sul corpo umano con un’azione che possa considerarsi primaria rispetto a quella dei dispositivi in questione.
2. Qualora un prodotto contenga cellule o tessuti vitali, l’azione farmacologica, immunologica o metabolica di tali cellule o tessuti è considerata come modo principale d’azione del prodotto.
3. Un medicinale per terapia avanzata contenente cellule o tessuti sia autologhi (provenienti dal paziente stesso) sia allogenici (provenienti da un altro essere umano) è considerato destinato ad uso allogenico.
4. Un prodotto che rientri eventualmente nella definizione di prodotto dell’ingegneria tessutale e in quella di medicinale di terapia cellulare somatica è considerato quale prodotto di ingegneria tessutale.
5. Un prodotto che rientri eventualmente nella definizione di:
—
medicinale di terapia cellulare somatica o di prodotto di ingegneria tessutale, e
—
medicinale di terapia genica,
è considerato un medicinale di terapia genica.
Storico versioni
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