Art. 170

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione, in particolare: a) le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati; b) le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione; c) le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l’esame dei documenti. La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all’allegato XX le modifiche che si rivelino necessarie. Le modalità di applicazione dell’ per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93.
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Modalità di applicazione (Art. 170 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo