Art. 170
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione, in particolare:
a)
le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
b)
le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione;
c)
le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l’esame dei documenti.
La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all’allegato XX le modifiche che si rivelino necessarie.
Le modalità di applicazione dell’ per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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