Art. 168

Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine

In vigore dal 22 ott 2007
Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-168

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine (Art. 168 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo