Art. 167

Concessione della restituzione all’esportazione

In vigore dal 22 ott 2007
Concessione della restituzione all’esportazione 1.   Le restituzioni per i prodotti elencati nell’, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione. 2.   L’importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati nel paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data: a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo; ovvero b) se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo. Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate. 3.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori. 4.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (68), può essere deciso di applicare i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati nell’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. 5.   La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare. 6.   La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti: a) sono stati esportati fuori della Comunità; b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti. 7.   La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Esse possono prevedere: a) che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria; b) che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-167

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo