Art. 165

Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato

In vigore dal 22 ott 2007
Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.
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