Art. 164
Fissazione delle restituzioni all’esportazione
In vigore dal 22 ott 2007
Fissazione delle restituzioni all’esportazione
1. Le restituzioni all'esportazione sono le stesse per tutta la Comunità. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
2. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione.
In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a)
periodicamente;
b)
mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell', paragrafo 2.
Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. L'importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adattato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:
a)
la situazione e le prospettive di evoluzione:
—
sul mercato comunitario, dei prezzi del prodotto in questione e delle sue disponibilità,
—
sul mercato mondiale, dei prezzi di tale prodotto;
b)
gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;
c)
la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l’offerta sul mercato della Comunità;
d)
l’aspetto economico delle esportazioni previste;
e)
i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato;
f)
la necessità di stabilire un equilibrio tra l’utilizzazione dei prodotti di base comunitari nella fabbricazione di merci trasformate ai fini dell’esportazione verso i paesi terzi e l’utilizzazione dei prodotti di paesi terzi, che siano stati ammessi al regime di perfezionamento;
g)
le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese d'inoltro ai paesi di destinazione;
h)
la domanda sul mercato comunitario;
i)
con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nella Comunità i prodotti di tali settori.
4. Per i settori dei cereali e del riso, la Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, può modificare gli importi correttivi.
Il primo comma può essere applicato anche ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell’allegato XX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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