Art. 166

Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali

In vigore dal 22 ott 2007
Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), la restituzione applicabile a norma dell’, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d’intervento, e se del caso, delle variazioni di tale prezzo. Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell’allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all’allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate nell’allegato XX, parte I. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.
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Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali (Art. 166 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo