Art. 163

Ripartizione della restituzione all’esportazione

In vigore dal 22 ott 2007
Ripartizione della restituzione all’esportazione I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo: a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficienza e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori; b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze amministrative; c) atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
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