Art. 161

Titoli di esportazione

In vigore dal 22 ott 2007
Titoli di esportazione 1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di esportazione: a) cereali; b) riso; c) zucchero; d) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l’olio di oliva di cui all’allegato I, parte VII, lettera a); e) carni bovine; f) latte e prodotti lattiero-caseari; g) carni suine; h) carni ovine e caprine; i) uova; j) carni di pollame; k) alcole etilico di origine agricola. Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione. 2.   Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis. 3.   La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia.
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Titoli di esportazione (Art. 161 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo