Art. 160
Sospensione del regime di perfezionamento attivo
In vigore dal 22 ott 2007
Sospensione del regime di perfezionamento attivo
1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.
2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.
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