Art. 158
Importazioni di luppolo
In vigore dal 22 ott 2007
Importazioni di luppolo
1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.
2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all’ sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
L’equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione adottate dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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