Art. 157

Importazioni di canapa

In vigore dal 22 ott 2007
Importazioni di canapa 1.   I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 sono accompagnate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91 , possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina. 2.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’, le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. 3.   Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura.
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Importazioni di canapa (Art. 157 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo