Art. 156
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali. Esse possono comprendere modifiche dell’allegato XIX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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