Art. 156

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali. Esse possono comprendere modifiche dell’allegato XIX.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-156

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modalità di applicazione (Art. 156 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo