Art. 154

Prezzo garantito

In vigore dal 22 ott 2007
Prezzo garantito 1.   I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente: a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (65); b) dagli Stati elencati nell’allegato XIX per il quantitativo complementare di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.
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