Art. 155

Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero

In vigore dal 22 ott 2007
Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all’ del presente regolamento.
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Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero (Art. 155 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo