Art. 159

Misure di salvaguardia

In vigore dal 22 ott 2007
Misure di salvaguardia 1.   La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/94 (66) e (CE) n. 3285/94 (67). 2.   Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 3.   La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite. 4.   Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente: a) qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata; b) in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono revocate o modificate dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1.
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