Art. 117
Certificazione del luppolo
In vigore dal 22 ott 2007
Certificazione del luppolo
1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato sono indicati almeno:
a)
il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;
b)
l’anno o gli anni di raccolta;
c)
la varietà o le varietà.
4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui all’, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.
5. La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:
a)
per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure
b)
per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:
a)
non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;
b)
sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
Storico versioni
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