Art. 117

Certificazione del luppolo

In vigore dal 22 ott 2007
Certificazione del luppolo 1.   I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione. 2.   Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. 3.   Nel certificato sono indicati almeno: a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo; b) l’anno o gli anni di raccolta; c) la varietà o le varietà. 4.   I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui all’, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato. 5.   La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4: a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari. Le misure di cui al primo comma: a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato; b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
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