Art. 115

Norme di commercializzazione dei grassi

In vigore dal 22 ott 2007
Norme di commercializzazione dei grassi Fatto salvo l’, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, le norme di cui all’allegato XIV si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %: a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106 ; b) grassi di cui al codice NC ex 1517 ; c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106 . Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca. Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20o C e che possono essere spalmati.
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Norme di commercializzazione dei grassi (Art. 115 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo