Art. 114
Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 22 ott 2007
Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
1. I prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII.
2. Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato nella Comunità solo conformemente all’allegato XIII e, in particolare, alle definizioni di cui al punto I dello stesso.
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