Art. 112
Modalità di applicazione
In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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