Art. 112

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 ott 2007
Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di cui all’, paragrafo 2.
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Modalità di applicazione (Art. 112 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo