Art. 113
Norme di commercializzazione
In vigore dal 22 ott 2007
Norme di commercializzazione
1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:
a)
olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);
b)
banane;
c)
piante vive.
2. Le norme di cui al paragrafo 1:
a)
sono stabilite tenendo conto in particolare:
i)
delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;
ii)
della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato;
iii)
dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti;
iv)
per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII, lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche;
b)
possono in particolare riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'origine e l’etichettatura.
3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme.
Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.
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