Art. 113

Norme di commercializzazione

In vigore dal 22 ott 2007
Norme di commercializzazione 1.   La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori: a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a); b) banane; c) piante vive. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1: a) sono stabilite tenendo conto in particolare: i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione; ii) della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo smercio di tali prodotti sul mercato; iii) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti; iv) per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII, lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche; b) possono in particolare riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'origine e l’etichettatura. 3.   Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme. Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.
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Norme di commercializzazione (Art. 113 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo