Art. 111
Aiuto a favore dei bachicoltori
In vigore dal 22 ott 2007
Aiuto a favore dei bachicoltori
1. È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85 , allevati nella Comunità.
2. L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a termine.
3. L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.
Storico versioni
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