Art. 116
Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame
In vigore dal 22 ott 2007
Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame
I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XIV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-116