Art. 162

Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione

In vigore dal 22 ott 2007
Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione 1.   Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione per: a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali: i) cereali; ii) riso; iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g); iv) carni bovine; v) latte e prodotti lattiero-caseari; vi) carni suine; vii) uova; viii) carni di pollame; b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell’allegato XX e nell'allegato XXI. Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, lettere da a) a e) e g). 2.   La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato XX e nell'allegato XXI non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali. 3.   Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati dalla Commissione a questa particolare situazione.
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Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione (Art. 162 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo